Prescrizione per i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali
Ordinanza n.9 del 21-03-2023
In allegato l'ordinanza n.9 del 21/03/2023 - Prescizione per i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali che ORDINA agli stessi quanto segue:
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
- provvedere almeno due volte l'anno e comunque entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il rgolare deflusso delle acque;
- effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami ed arbusti, posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale ogni volta necessario;
- conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade provinciali alla distanze minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe.