Covid-19: Decreto Legge Aprile 2021

Italia suddivisa in ZONE ROSSE e ZONE ARANCIONI dal 7 aprile al 30 aprile. NON SONO PREVISTE ZONE GIALLE.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Dal 7 aprile al 30 aprile l’Italia sarà suddivisa in ZONE ROSSE e ZONE ARANCIONI. NON SONO PREVISTE ZONE GIALLE.

ZONA ROSSA: SCUOLA

Dal 7 aprile al 30 aprile è garantita la didattica in presenza per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le prime medie.

ZONA ROSSA: SPOSTAMENTI

– Vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

– Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

– Consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

ZONA ARANCIONE: SCUOLA

Dal 7 aprile al 30 aprile è garantita la didattica in presenza per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole medie. Per le scuole superiori è garantita la didattica in presenza dal 50% fino al 75%.

ZONA ARANCIONE: SPOSTAMENTI

– Vietati gli spostamenti dalle ore 22,00 alle 5,00 del mattino successivo e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione, a eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

– È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le ore 5,00 e le 22,00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

– Consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

ZONA ROSSA/ARANCIONE: BAR E RISTORAZIONE

– Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

– Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

– Fino alle ore 22,00 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle ore 18,00.

Il decreto introduce, inoltre, disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).