Decreto legge 12 marzo 2021

In vigore da lunedì 15 marzo

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

 

In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

 

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

 

-l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;

 

-la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

 

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

 

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

 

SPOSTAMENTI

  • Vietati gli spostamenti da e verso altre regioni e anche all'interno del proprio comuna, salvo esigenze di lavoro, di salute o situazioni di necessità, con autocertificazione
  • E' sempre consentito il rientro presso i luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

SCUOLE

  • Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia
  • Le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza
  • Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

CULTURA E SVAGO

  • Chiuse mostre e musei
  • Sospesi spettacoli aperti al pubblico

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività di servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
  • Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi smili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle  18.00.

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

  •  è consentito svolgere attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina
  • attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale

ATTIVITA' LAVORATIVA

  • il personale degli uffici pubblici lavora in smart working tranne che per chi deve svolgere in presenza attività indifferibili

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

  • chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, tranne alimentati, farmacie, tabaccherie, edicole, articoli per l'infanzia e altri categorie di cui all'all.23 - DPCM 2 marzo 2021
  • centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parfarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie.
  • sospesi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, centri estetici