Proroga stato di emergenza e obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso

Nel d.l. n. 125, entrato in vigore l’8 ottobre 2020

l d.l. n. 125, entrato in vigore l’8 ottobre 2020, contiene “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Proroga dello stato di emergenza

La data del 15 ottobre 2020, prevista come termine dello stato di emergenza sanitaria, slitta al 31 gennaio 2021, dopo la delibera 7 ottobre 2020 del Consiglio dei ministri (testo in calce).

Mascherine all’aperto e al chiuso

È fatto obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), ed è stabilita la possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo:

  • nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private,
  • in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Restano esclusi da tali obblighi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • bambini di età inferiore ai sei anni;
  • soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Continuità operativa del sistema di allerta COVID

All'art. 6 del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 70 del 2020, vengono apportate alcune modificazioni:

  • al c. 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al c. 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.»;
  • al c. 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I termini di cui all'art. 1, c. 9 e 10, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

Modifiche al TU in tema di sicurezza sul lavoro

All'allegato XLVI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» è inserita la seguente:

«Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) è cosi' formulata: «0a) In linea con l'art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

Ultrattività del DPCM 7 settembre 2020

Nelle more dell'adozione dei DPCM ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.l. n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM 7 settembre 2020 come pure le ulteriori misure, di cui all'art. 1, c. 2, lettera hh-bis), del d.l. n. 19 del 2020, come introdotta dal d.l. in parola, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, e delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

  • per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

 

Entrata in vigore del d.l. n. 125

Fissata per il giorno seguente la pubblicazione in G.U., quindi per l’8 ottobre.