Applicazione delle misure di prevenzione rischio incedi boschivi
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Validità dal 15 giugno al 15 ottobre 2025
Si avvisa che dal 15 giugno al 15 ottobre anno 2025 è tassativamente vietato:
. accendere fuochi di ogni genere;
. far brillare mine o usare esplosivi;
. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli
. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non
in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
Si raccomanda altresì di provvedere alla pulizia e alla rimozione di erba secca e residui vegetali facilmente infiammabili.
Si ricorda che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Consigliere con delega alla Protezione Civile Gianfranco Graziani.