Taglio siepi e rami su aree a uso pubblico

Disposizione taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico. Ordinanza n. 21 del 5 maggio 2020

E' stata pubblicata l'ordinanza n.21 dell'11-05-2020 in cui si ordina:

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all'interno che all'esterno nel centro abitato di provvedere, a quanto di seguito specificato:

  • taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti;
  • potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora;
  • rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità mediante una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, dei cigli adiacenti alle strade, oltre ai tratti tombinati in corrispondenza dei passi carrai, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale, in modo che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini ed alle sedi viarie di ogni genere.

Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori SONO OBBLIGATI, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di forti precipitazioni meteoriche, quali: escavazioni di fossati di scolo e drenaggio paralleli alla strada, manufatti e griglie adeguatamente dimensionate e collegate ai fossati di scolo o pozzi perdenti privati e quant'altro necessario;

Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di uso pubblico, il divieto di arare i loro fondi in prossimità del ciglio stradale ma devono formare lungo di esso una adeguata fascia di protezione della sede stradale (come sopra definita) non inferiore a un metro e mezzo entro la quale non potrà svolgersi alcun tipo di coltivazione e la semina.